PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello

 

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stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
      4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
      5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

Art. 2.
(Norme in favore dei genitori
di figli disabili gravi).

      1. A uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, oltre al diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave, a condizione che all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
      2. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1 è suddivisa al 50 per cento tra i medesimi.
      3. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

 

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1992, n. 104, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori

Art. 3.
(Contribuzione volontaria).

      1. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
      2. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità un familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuto il diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

 

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e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.